Intestazione Fiduciaria

Breve descrizione del rapporto fiduciario

L’intestazione fiduciaria serve principalmente a creare uno schermo sulle reali disponibilità di uno o più beni e/o per delegare ad esperti del settore la gestione di quote aziendali, di proprietà immobiliari e di patrimoni finanziari.

Negozio fiduciario – Forma(Cass. Civ., sez. II, sentenza 27 agosto 2012, n. 14654)

Il negozio fiduciario è il negozio con il quale un soggetto (il fiduciante) trasferisce ad un altro soggetto (il fiduciario) la titolarità di un diritto, il cui esercizio viene limitato da un accordo tra le parti (pactum fiduciae) per uno scopo che il fiduciario si impegna a realizzare, ritrasferendo poi il diritto allo stesso fiduciante o ad un terzo beneficiario. La fattispecie si sostanzia in un accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce (o costituisce) in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva (reale o personale) per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, ed il fiduciario, per la realizzazione di tale risultato, assume l’obbligo di utilizzare nei tempi e nei modi convenuti la situazione soggettiva, in funzione strumentale, e di porre in essere un proprio comportamento coerente e congruo. Trattandosi di fattispecie non espressamente disciplinata dalla legge, e, in mancanza di una disposizione espressa in senso contrario, il factum fiduciae non può che essere affidato al principio generale della libertà della forma.

Trattandosi di “trasferimento” da un soggetto ad un altro di un diritto, la violazione degli obblighi contrattuali sottoscritti può portare ad una richiesta risarcitoria del danno provocato dal  fiduciario verso il fiduciante. È importantissimo quindi scegliere un fiduciario solido, magari una fiduciaria bancaria, che garantisca non solo la restituzione dei beni o diritti conferiti ma anche l’eventuale danno derivante dalla gestione dei patrimoni o dei diritti. Peraltro le società che in forma esclusiva si occupano di amministrare patrimoni per conto di terzi, sono regolate da una specifica legge (23 nov. 1939 n 1966) e sono soggette alla vigilanza da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Per quanto attiene alla tutela del patrimonio conferito in fiduciaria, si osserva che la stessa è riferibile esclusivamente alla creazione di uno schermo nei confronti di terzi. Essendovi infatti una separazione netta tra beni della fiduciaria ed i beni del fiduciante, e rimanendo questi ultimi nel patrimonio del fiduciante stesso, qualora i creditori vengono a conoscenza del titolare effettivo dei beni conferiti, gli stessi possono essere aggrediti. Rientra quindi in quegli elementi di gestione del rischio di azienda, in particolare quando si ha la sola necessità di schermare acquisti.

Pur essendo la fiduciaria responsabile civilmente o penalmente nei casi di violazione indebita del segreto fiduciario, sono presenti delle deroghe nei casi specifici previsti dalla legge. In tali casi l’ufficiale giudiziario, autorizzato dal giudice dell’esecuzione, può ricercare eventuali consistenze patrimoniali con intestazione fiduciaria, pur rimanendo complessa l’individuazione dei patrimoni detenuti in fiduciaria nonché tempisticamente lunga la ricerca dato l’alto numero di società presenti sul territorio europeo e la sussistenza del principio del segreto fiduciario.

Un aspetto importante riveste la tipologia di amministrazione fiduciaria. Questa può essere di tipo “statico” o “Dinamico”. Nell’amministrazione di tipo statico la fiduciaria è solo un mero esecutore di disposizioni impartite dal fiduciante. Nell’amministrazione di tipo dinamico invece, la fiduciaria offre un vero e proprio servizio di gestione del patrimonio. Particolare interesse rivestono alcune banche che offrono, in forma separata, sia l’amministrazione fiduciaria statica che la gestione attiva del patrimonio per il raggiungimento degli obiettivi del fiduciante.

Il trasferimento dei patrimoni fiduciae causa può distinguersi in due tipologie: Fiducia di tipo romanistico: dove il fiduciario è investito di un potere giuridico dal punto di vista reale illimitato, sebbene circoscritto dall’obbligo sottoscritto con il pactum fiduciae; in caso di violazione dell’obbligo, il fiduciante potrà agire solo con una normale azione di risarcimento del danno; Fiducia di tipo germanistico: dove il fiduciario è sì investito di un potere giuridico di disposizione illimitato, ma lo stesso è anche risolutivamente condizionato; ogni uso contrario allo scopo convenuto determina una azione di rivendicazione, con ritorno del bene o diritto anche a danno del terzo acquirente.

In ambito fiscale l’Agenzia delle entrate tende a far valere la prevalenza della titolarità effettiva dei patrimoni rispetto a quella apparente, quindi la relativa tassazione, pur nel rispetto del principio della riservatezza del fiduciante, rimarrà in capo allo stesso per effetto della trasparenza fiscale delle società fiduciarie. Nel caso di investimenti finanziari e/o partecipazioni azionarie , il fiduciante potrà avvalersi delle comunicazioni della fiduciaria per la determinazione delle imposte sul capital gain e della corretta dichiarazione delle quote di reddito derivanti dalle partecipazioni. Nel caso invece di trasferimenti fiduciari di immobili , i risvolti fiscali sono legati alla tassazione sul cambio di intestazione (imposte ipotecarie e catastali) , alla tassazione sui redditi immobiliari (senza obbligo di menzione del riferimento per mantenere la riservatezza), alla tassazione delle plusvalenze realizzate dalla cessione ed infine alla re intestazione al fiduciante al momento della cessazione del rapporto fiduciario. L’IMU invece deve essere corrisposto dalla fiduciaria.

Il presente documento non costituisce né un’offerta di sottoscrizione né una consulenza in materia di investimenti. Il presente documento non può essere riprodotto, divulgato,
comunicato, in tutto o in parte, senza la precedente autorizzazione


17 commenti

  • Giuseppe Garibaldi

    E´ possibile far comprare una roulotte a una societa fiduciaria e farne godere l uso al fiduciante?

    • Giuliano Casale

      Grazie per la domanda
      Essendo un bene mobile registrato contrattualmente è possibile. Difficile forse è trovare una fiduciaria che apra un rapporto per la sola gestione del bene, o perlomeno sarebbe costoso il servizio, ma è una mia supposizione.

  • È possibile intestare una azienda agricola ad una fiduciaria

  • Giuliano Casale

    Ci sono delle strategie per avere vantaggi fiscali nel trasferimento.
    Mi contatti telefonicamente per maggiori informazioni
    Cordiali saluti e grazie per la domanda

  • Paolo

    Nel 2019 il fiduciante rimane schermato dal datore di lavoro?

    • Giuliano Casale

      Grazie per la domanda.
      Dipende da alcuni fattori che avrò il piacere di sviscerare, magari personalmente.

  • G. Pietro

    Buona sera.. in quali istituti puo essere aperto
    Un c.c. fiduciario.. E quali sono le modalita e sicurezza??

    • Giuliano Casale

      Buonasera Piero
      Mi scuso per il ritardo nella risposta. Ci sono molti istituti bancari che offrono servizi fiduciari, personalmente utilizzo Sirefid facente parte il gruppo Intesa Sanpaolo. Modalità e sicurezza dipendono dalle clausole contrattuali e dalla solidità della banca/fiduciaria. Data la complessità dell’argomento, le consiglio un confronto diretto e personalizzato sulle sue esigenze.
      La ringrazio per la sua domanda.
      Cordiali saluti

  • fabrizio Filippi

    Ma la persona fiduciaria, puo’ essere anche una persona fisica, ad esempio mia figlia? Oppure deve essere solo e soltanto una societa’ fiduciaria.

    • Giuliano Casale

      Si, può essere anche una persona fisica,dipende dallo scopo che si vuole raggiungere. Sull’intestazione ad un congiunto ho molte perplessità.

  • Luca

    Buongiorno, e grazie per le informazioni fornite!
    Il mio socio e io vorremmo mantenere la riservatezza.
    Una fiduciaria potrebbe aprire una Srl Innovativa (con l’oggetto di creazione e vendita software) per conto nostro e noi gestirel la promozione e vendita del software? Per noi sarebbe una seconda attività che svolgeremmo in orario extra lavorativo in quanto dipendenti di altre società (la nostra attività non è in concorrenza con quelle delle società di cui siamo dipendenti).

    • Giuliano Casale

      Si si può fare. Naturalmente dipende da una serie di fattori che avrò il piacere di discernere magari con un incontro personale.
      Se mi fornisce una e mail possiamo organizzare una riunione su Skype

  • LUCA

    Buongiorno,
    verso marzo chiuderemo una srl in liquidazione volontaria (è stata effettuata una vendita con affitto di ramo d’azienda) in quanto abbiamo liquidato merce, fornitori banche.
    Chiuderemo con un attivo in denaro e un immobile commerciale a nome della società in liquidazione e i soci sono 3 (1 50%, 1 35% e l’altro 15%). Io scrivo relativamente al 50% della società.
    Avendo anche una società immobiliare (questa al 50%) dove all ‘interno ci sono un’immobile locato e un terreno edificabile per attività produttive e avendo un’ altro immobile intestato a persona fisica sempre al 50% e in più ci sono disponibilità investite in fondi d’investimento e alcune proprietà in quota a parte difficili da spiegare per iscritto.
    Cosa mi consiglierebbe di fare?

    • Giuliano Casale

      Gentilissimo Luca, sono d’accordo con lei, è difficile avere un quadro chiaro dei suoi desiderata. Se vuole possiamo sentirci o vederci così mi spiega meglio e le dirò le mie impressioni.
      Il mio numero è 3358229555
      Un cordiale saluto

  • NICOLA PITARDI

    Buona sera Dott. Casale volevo chiederle se in una fiduciaria il fiduciante deve essere solo uno o possono esserci magari due fiducianti , esempio nonna e nipote e in caso di decesso del fiduciante cosa succederebbe ? Nel caso il fiduciante debba essere uno solo , la nonna , potrebbe passare al nipote il suo posto o ci sarebbe un problema di successione comunque per via delle quote di legittima anche in questo caso ?
    Spero di essermi spiegato , la ringrazio in anticipo e le auguro una buona serata.

    • Giuliano Casale

      Buonasera signor Nicola
      Dalle domande che mi ha rivolto credo si tratti di effettuare una programmazione successoria in vita. In questo caso ci sono vari negozi giuridici dedicati e vantaggiosi sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista del costo per il professionista ( es. notaio)
      Rispondendo alla sua domanda sulla cointestazione, la risposta è affermativa. Nel caso di decesso di un fiduciante si aprirebbe una successione per la ricognizione degli eredi legittimi e legittimari.
      Infine, per evitare problemi successori sull’assegnazione di un capitale da nonna a nipote, esistono strumenti finanziari/assicurativi appositamente studiati per lo scopo, oltre ad istituti giuridici estremamente personalizzabili come il Trust o il Trust dormiente (che si attiva al momento della premorienza del disponente)
      La programmazione successoria è materia complicata e spinosa. Le consiglio un confronto personale.
      Un caro saluto

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