Responsabilità medica e tutela patrimoniale

Nell’epoca che stiamo vivendo le responsabilità ed i rischi connessi all’esercizio di un’attività di impresa o di una professione sono molteplici: coloro che sono titolari di un patrimonio nutrono, pertanto, una legittima aspettativa di vedere tale patrimonio protetto rispetto all’ipotesi che eventuali creditori possano aggredirlo.

Al fine di soddisfare tale aspettativa sono, ad oggi, disponibili diversi strumenti giuridici, ciascuno dei quali presenta caratteristiche che lo rendono preferibile rispetto agli altri a seconda delle peculiarità di ciascun caso.

L’analisi che segue è concentrata sugli strumenti di protezione patrimoniale di uso più invalso nella prassi italiana, ovvero il fondo patrimoniale, la polizza assicurativa, gli atti di destinazione ed il trust.

  1. Strumenti di protezione patrimoniale
  •  Il fondo patrimoniale

Caratteri generali

Il fondo patrimoniale è lo strumento previsto dal nostro codice civile per assicurare alla famiglia, fondata

sul matrimonio, la tutela dei beni destinati a soddisfare i bisogni della famiglia da possibili aggressioni da

parte di terzi.

  • Tale tutela si realizza tramite l’apposizione di un vincolo su taluni beni; si viene così a creare un patrimonio

destinato e separato (sia da quello comune che da quello di ciascun coniuge) soggetto ad una particolare

disciplina relativamente all’amministrazione e disposizione dei beni che ne sono oggetto.

  • Più specificamente:

– il fondo deve essere utilizzato solo per far fronte ai bisogni della famiglia legittima;

– tutti i frutti e, più in generale, le utilità tratte dai beni oggetto del fondo vanno destinati alle necessità della

famiglia;

– l’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere

stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

  • Ratio dell’istituto è quella di predisporre certe tutele a vantaggio della famiglia: il fondo patrimoniale tutela

un coniuge, e l’intera famiglia, nei confronti dell’altro coniuge che si teme possa compiere un cattivo

impiego ed una mala gestio dei beni destinati ai bisogni della famiglia o che tenti di farne un utilizzo

personale. Il fondo patrimoniale viene, infatti, descritto quale una sorta di assicurazione di un minimo vitale per la

famiglia, contro i dissesti dovuti alle iniziative (estranee alla famiglia e, quindi, per lo più di carattere

speculativo o imprenditoriale) dei coniugi, a spese dei creditori sorti a seguito di quelle iniziative medesime.

  1. Strumenti di protezione patrimoniale

Caratteri generali

La polizza assicurativa è un contratto con cui una parte (assicuratore), verso pagamento di una somma detta premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita ad un beneficiario al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

  • Sono soggetti del contratto:

il contraente: è il soggetto che firma il contratto e si impegna a onorarlo in tutti gli aspetti, primo fra tutti

quello del versamento dei premi. Può essere una persona fisica oppure una persona giuridica (un ente o

una società commerciale);

l’assicuratore: è il soggetto che incassa il premio dal contraente e si impegna a erogare la prestazione

prevista dal contratto (pagamento di un capitale o di una rendita);

l’assicurato: è il soggetto sulla cui vita è riferito il contratto e le relative clausole;

il beneficiario: è il soggetto che gode della prestazione economica quando si verifica la condizione prevista in polizza.

Contraente, assicurato e beneficiario possono essere un’unica persona (nel caso, ad esempio, di una polizza sulla propria vita ed a proprio favore) o anche due o tre persone come, ad esempio, nel caso in cui un’azienda (contraente) assicuri il decesso di un dipendente (assicurato) a beneficio della famiglia (beneficiario).

  • Tipologie

Le assicurazioni sulla vita si distinguono in:

– polizze per il caso di vita: tali polizze alla scadenza pagano al beneficiario un capitale o una pensione.

La polizza non prevede una copertura per il caso di morte dell’assicurato. Quindi, se questo evento dovesse   verificarsi nel periodo in cui è in vigore la polizza, agli eredi andrebbe il cumulo dei premi versati   rivalutati secondo il rendimento della gestione assicurativa;

polizze per il caso di morte: tali polizze garantiscono, in caso di decesso dell’assicurato, il pagamento di un capitale al beneficiario indicato. Esse non prevedono prestazioni nel caso in cui l’assicurato sia ancora in vita al termine del contratto. Sono utili per tutelare economicamente i beneficiari in caso di morte prematura. Si adattano molto bene alle esigenze della propria pianificazione perché permettono, con cifre non eccessive, di assicurare un capitale abbastanza elevato ai beneficiari e di modificarlo quando se ne presenta la necessità;

polizze miste: tali polizze erogano la prestazione sia in caso di morte sia in caso di vita dell’assicurato: il capitale viene sempre corrisposto ai beneficiari indicati in polizza; nel caso in cui l’assicurato sia ancora in vita alla scadenza del contratto il capitale può essere erogato in forma di rendita vitalizia.

  • Oggetto e finalità

È valida e frequente l’assicurazione sulla vita a favore di un terzo: le parti stabiliscono che, alla morte dell’assicurato, l’indennità sia attribuita ad un terzo (beneficiario), designato dalla persona che contrae l’assicurazione. La designazione del beneficiario può essere fatta anche per testamento.

Le polizze tradizionali usualmente hanno ad oggetto esclusivamente liquidità; esistono, però, da alcuni anni sul mercato anche polizze di altro tipo, strutturate prevalentemente da compagnie assicurative estere, che prevedono la possibilità di conferimento di beni diversi (immobili, partecipazioni societarie) e aventi carattere, più che previdenziale, finanziario.

La polizza vita può avere finalità di protezione, risparmio, investimento, previdenza. È attualmente uno strumento molto utilizzato prevalentemente per due ragioni: le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario sono impignorabili ed insequestrabili e su di esse il beneficiario non paga alcuna imposta al momento dell’attribuzione.

  1. Strumenti di protezione patrimoniale
  • Gli atti di destinazione
  • Caratteri generali

Gli atti di destinazione, introdotti nel nostro ordinamento nel 2006 con l’articolo 2645-ter c.c., sono atti con cui un soggetto (denominato “conferente”) costituisce su taluni beni un vincolo finalizzato per un certo periodo di tempo a realizzare interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche meritevoli di tutela.

In virtù del vincolo di destinazione impresso e della trascrizione dello stesso nei pubblici registri immobiliari, i beni oggetto dell’atto di destinazione, pur restando di proprietà del conferente o del terzo cui questo li trasferisce con l’atto stesso, vengono ad assumere, per la durata stabilita, la connotazione di massa patrimoniale distinta e separata rispetto alla restante parte del loro patrimonio.

  • Oggetto e finalità

Ne consegue che i beni vincolati e i frutti da essi prodotti restano esclusi dal principio della responsabilità patrimoniale generica ed aggredibili solo ed esclusivamente per debiti contratti per la realizzazione della finalità.

A tale vantaggio corrisponde la limitazione dell’utilizzo dei beni vincolati e dei loro frutti esclusivamente per la realizzazione degli scopi indicati nell’atto di destinazione.

La legge dispone che possono essere oggetto di atto di destinazione esclusivamente beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri.

Sono previsti, altresì, anche limiti di durata (non potendo il vincolo perdurare oltre novanta anni o la durata della vita della persona fisica beneficiaria) e l’obbligo di utilizzo della forma pubblica per la validità dell’atto.

  1. Strumenti di protezione patrimoniale

L’inquadramento giuridico e fiscale del trust

Il trust è uno dei più importanti istituti del sistema giuridico inglese ed il suo utilizzo è sempre più diffuso per la risoluzione di problematiche che spaziano dalla tutela di patrimoni al passaggio generazionale di beni e aziende familiari fino ad arrivare all’assistenza di soggetti deboli ed alla realizzazione di finalità benefiche.

In Italia l’istituto trova legittimazione giuridica a seguito dell’adesione del nostro Paese alla Convenzione de L’Aja del 1° luglio 1985, resa esecutiva ed in vigore dal 1° gennaio 1992. Da allora sono ormai numerose le pronunce della giurisprudenza italiana che riconoscono gli effetti del trust.

Il nostro legislatore fiscale, a sua volta, con la legge Finanziaria del 2007 e con alcune circolari dell’Agenzia delle Entrate, prima fra tutte la n. 48/E del 6 agosto 2007, ha regolamentato con sufficiente chiarezza gli aspetti fiscali e tributari dell’istituto, riconoscendone così, indirettamente, la legittimità di utilizzo in Italia.

  • Il trust

Cosa è un trust?

La struttura tipica di un trust prevede che un soggetto, denominato disponente, trasferisca beni di sua proprietà ad un affidatario, denominato trustee, affinché quest’ultimo li amministri e li gestisca, in maniera autonoma e dinamica, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il raggiungimento di uno scopo.

Quando il disponente trasferisce al trustee i beni che intende segregare in trust ne perde la proprietà a favore del trustee, che diventa a tutti gli effetti il vero proprietario di questi beni. Il trustee è, tuttavia, un proprietario fiduciario e, pertanto, deve impiegare quanto gli viene trasferito esclusivamente secondo le disposizioni dell’atto istitutivo di trust.

È, inoltre, possibile prevedere all’interno dell’atto istitutivo di trust la nomina di un soggetto, il cosiddetto guardiano, al quale viene affidato il ruolo di supervisore dell’operato del trustee.

  • Che cosa può essere oggetto di un trust?

Al trustee possono essere trasferiti tutti i beni facenti parte del patrimonio familiare e aziendale di un soggetto; possono entrare in un trust, ad es., titoli di credito, conti bancari e somme di denaro, azioni di aziende di famiglia, quote di società immobiliari, preziosi ed opere d’arte, quote di fondi comuni di investimento, azioni quotate in Italia o all’Estero, immobili.

In un trust possono entrare sia la piena proprietà sia la nuda proprietà di un bene.

Le modalità di trasferimento al trustee dipenderanno dalle caratteristiche dei diversi beni, il che richiede una valutazione attenta e particolareggiata di ogni singola situazione.

  • Quali sono i vantaggi di un trust?

I principali vantaggi derivanti dal ricorso ad un trust sono:

la segregazione patrimoniale: il patrimonio del trust risulta separato rispetto a quello personale del disponente, del trustee e dei beneficiari. La conseguenza più importante di un simile stato di fatto è che qualunque vicenda personale e patrimoniale possa colpire queste figure non travolge mai i beni segregati in trust (d’ora innanzi convenzionalmente definiti “fondo in trust”);

l’unitarietà e la continuità di gestione di un patrimonio: il trustee, essendo l’unico proprietario del fondo in trust,     può assicurare una gestione unitaria e continua nel tempo dello stesso, in conformità agli scopi e nel rispetto dei limiti individuati dal disponente nell’atto istitutivo di trust;

l’ultrattività: attraverso il trust il disponente può perseguire determinate finalità il cui orizzonte temporale di realizzazione è svincolato dalla sua esistenza in vita, attribuendo così certezza all’attuazione degli scopi che potrebbe, invece, essere frustrata dalla sua morte e che, quindi, non sono raggiungibili attraverso gli istituti giuridici tradizionali;

la garanzia di riservatezza: poiché il trust determina l’insorgenza di una nuova situazione proprietaria in capo ad un soggetto (il trustee) diverso dal disponente, si può ricorrere al suo utilizzo qualora si vogliano compiere determinate operazioni in piena riservatezza.

Strumenti di protezione patrimoniale

Confronti

Trust e fondo patrimoniale

Affinità:

  • entrambi gli istituti assicurano la protezione del patrimonio.

Differenze:

  • mentre un trust può essere istituito da qualsiasi soggetto, il fondo patrimoniale presuppone una famiglia legittima.   Ne consegue che una coppia di fatto non può utilizzare il fondo patrimoniale. Analogo discorso vale per i casi in cui i soggetti da tutelare non facciano parte della famiglia nucleare (ovvero i due coniugi e i figli legittimi). Sono inoltre dubbi gli effetti che la separazione ha sulla vita del fondo, mentre il divorzio ne comporta automaticamente la cessazione;
  • i beni destinabili al fondo patrimoniale sono circoscritti alle fattispecie di cui all’art. 167 c.c. (beni immobili, mobili registrati e titoli di credito vincolati rendendoli nominativi); nel trust può essere conferita una qualsiasi altra posizione soggettiva (denaro, beni mobili, quote sociali non azionarie, altri strumenti finanziari, etc.);
  • la finalità perseguita con il fondo patrimoniale è esclusivamente la protezione dei beni ivi conferiti; con il trust sono realizzabili anche altri scopi quali ad esempio la realizzazione del passaggio generazionale, la tutela di soggetti deboli, il mantenimento dell’unitarietà di un bene, etc.;
  • il vincolo di destinazione del fondo è piuttosto labile rispetto a quello realizzato tramite l’istituzione di un trust, specie se consideriamo gli indirizzi giurisprudenziali inclini ad ammettere lo scioglimento consensuale del fondo e l’ampia derogabilità delle regole sull’alienazione dei beni (ad es. il principio di inalienabilità di cui all’art. 169 c.c. se non con il consenso unanime dei coniugi e l’autorizzazione del giudice tutelare in presenza di figli minori è agevolmente eluso). Senza contare poi che i creditori, sebbene limitatamente a obbligazioni assunte per i bisogni della famiglia, possono soddisfarsi sui beni ed i frutti del fondo, di conseguenza l’effetto segregativo non è totale;
  • il fondo patrimoniale, a differenza del trust, assicura l’effetto segregativo a tempo determinato e senza alcun effetto di passaggio generazionale dei beni: i beni costituenti il fondo ritornano, infatti, ai conferenti al momento di cessazione del vincolo;
  • nel fondo patrimoniale l’amministrazione dei beni resta ai coniugi, nel trust, invece, è affidata ad un terzo, il trustee, e questo consente di assicurare unitarietà di gestione dei beni anche in caso di disaccordo tra i coniugi.

Trust e polizza assicurativa

Affinità:

  • sia con il trust che tramite la sottoscrizione di una polizza il contraente si spoglia in modo definitivo della disponibilità di parte o di tutti i suoi beni;
  • al pari del trust, nella polizza i beni conferiti sono protetti da qualsiasi vicenda che riguardi il contraente o il beneficiario e le somme dovute dall’assicuratore sono impignorabili ed insequestrabili;
  • entrambi gli strumenti assicurano piena riservatezza verso terzi in merito ai beneficiari del patrimonio;
  • entrambi gli strumenti assicurano la possibilità di designare in un momento successivo (anche tramite disposizione testamentaria) i beneficiari e di revocarli.

Differenze:

  • la polizza nella generalità dei casi richiede un patrimonio liquido o da rendere tale; nel trust è possibile, invece, segregare qualsiasi bene;
  • i beneficiari della polizza non hanno alcun vincolo di destinazione sulle somme incassate e possono disporne liberamente; chi ha stipulato l’assicurazione non ha, pertanto, alcuna certezza che l’impiego in concreto realizzato sia quello che egli avrebbe voluto. Nel trust, invece, il disponente può delineare a monte ogni aspetto relativo all’utilizzo e alla destinazione finale dei beni costituenti il fondo in trust, subordinando, altresì, l’attribuzione di taluni benefici anche al verificarsi di determinate condizioni (ad   esempio: mio figlio sarà beneficiario di euro 100.000,00 se prenderà una laurea con il massimo dei voti) o al sopravvenire di un certo termine (ad esempio: mio figlio sarà beneficiario di euro 100.000,00   quando compirà il diciottesimo anno di età);
  • in caso di estinzione anticipata della polizza nella maggior parte dei casi vi sono delle penali da pagare, così come in caso di richiesta di rimborso parziale; questo non accade mai nel trust;
  • se il beneficiario della polizza accetta, non è più possibile variare il contratto; il trust, invece, è atto unilaterale del disponente e, di conseguenza, non richiede o contempla alcuna possibilità di accettazione da parte di terzi;
  • la scadenza della polizza fa venir meno l’effetto segregativo; di conseguenza, se il beneficiario della polizza ha dei creditori essi possono aggredire quella liquidità. Nel trust, è, invece, possibile prevenire tale eventualità tramite clausole ad hoc;
  • è dubbio che l’impignorabilità e l’insequestrabilità prevista dalla legge in relazione alle somme dovute dall’assicuratore si estenda alle polizze finanziarie, ritenendosi limitata a quanto corrisposto esclusivamente in relazione a polizze previdenziali.

Trust e atti di destinazione

Affinità:

  • al pari dei beni segregati in trust anche i beni su cui il conferente imprime un vincolo di destinazione sono separati dal patrimonio del conferente e dei beneficiari ed insensibili alle vicende che riguardano tali soggetti;
  • al pari del trust anche negli atti di destinazione il trasferimento dei beni può avvenire per atto tra vivi o per testamento.

Differenze:

  • negli atti di destinazione il vincolo ha una durata limitata; il trust può, invece, avere una durata     illimitata se questo è conforme e funzionale allo scopo perseguito dal disponente ed ammesso dalla legge regolatrice straniera chiamata a disciplinare il rapporto;
  • gli atti di destinazione riguardano solo beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri; nel trust può essere segregato qualsiasi bene facente parte del patrimonio di un soggetto;
  • negli atti di destinazione è necessario che vi sia sempre un beneficiario, individuato o individuabile; il trust può essere anche senza beneficiarî (basti pensare ai trust di scopo);
  • gli atti di destinazione richiedono una forma solenne, nel trust l’atto pubblico è necessario solo se si trasferiscono determinate tipologie di beni;
  • nel trust si realizza una vera e propria segregazione nel patrimonio del trustee, mentre con l’atto di destinazione si ottiene una separazione solo unilaterale;
  • il vincolo apposto con l’atto di destinazione è un vincolo statico e si può utilizzare solo quando non vi sia un programma destinatario attivo e dinamico da realizzare; nel trust, invece, elemento centrale è il programma, ovvero l’attività necessaria per realizzare la finalità; il profilo dinamico ed attivo della     destinazione. Inoltre, il conferente che appone il vincolo non ha certezza che la finalità che vuole perseguire proprio attraverso l’apposizione del vincolo venga attuata, in quanto la norma non regolamenta le varie vicende che possono incidere sulla realizzazione della finalità (come ad esempio la propria morte o incapacità). Ne consegue che se il conferente vuole realizzare con sicurezza la finalità, deve necessariamente affidarne il perseguimento ad un terzo (o subito o in seguito alla propria morte o incapacità) e disporre per quando il vincolo sarà cessato, dettagliando in maniera specifica anche una serie di regole che disciplinino la successione del terzo e, quindi, il passaggio al nuovo affidatario.
Il presente documento non costituisce né un’offerta di sottoscrizione né una consulenza in materia di investimenti. Il presente documento non può essere riprodotto, divulgato,
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